Asseverazione PEF - Piano Economico Finanziario

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Febbraio 21, 2024 by Arcadia

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Febbraio 21, 2024 by Arcadia

L’Asseverazione del Piano Economico Finanziario nel Project Financing

asseverazione pef

L’asseverazione del Pef è una certificazione della sostenibilità, economica e finanziaria, del modello rilasciata da una società di revisione abilitata o da una banca. In questo articolo, esploreremo in dettaglio il significato del PEF, quando e come viene asseverato e chi può rilasciare questa certificazione nel mondo finanziario e delle società di revisione, anche alla luce del nuovo codice degli appalti.

Cos’è il PEF

Il Piano Economico Finanziario, PEF, rappresenta l’elemento finanziario fondante di una operazione di Project Financing. Si tratta di uno strumento dettagliato che aggrega e rappresenta le previsioni economiche e finanziarie del progetto nel suo intero ciclo di vita. Il PEF è essenziale al lettore per comprendere, e verificare, la sostenibilità e la fattibilità del progetto. Lo stesso è sempre richiesto come documento a corredo di una proposta o gara mediante finanza di progetto (partenariato pubblico privato).

Il documento del PEF è composto fondamentalmente dai seguenti prospetti:

  • Il Quadro Economico, che riassume gli investimenti previsti per la realizzazione del progetto (come negli appalti);
  • Il cronoprogramma degli Investimenti, che dettaglia la copertura finanziaria del progetto sulla base della sua realizzazione;
  • Il Conto Economico Prospettico, che proietta i flussi finanziari nel corso del tempo;
  • Lo Stato Patrimoniale Prospettico, che riflette la situazione patrimoniale prevista nel tempo;
  • Il Rendiconto Finanziario e l’Analisi dei Flussi di Cassa, che forniscono una visione dettagliata dei movimenti finanziari previsti;
  • Il Riepilogo del Valore Attuale Netto e l’Analisi degli Indici Finanziari, che valutano la redditività e la sostenibilità del progetto nel tempo.

Quando è richiesto un PEF asseverato

L’asseverazione del PEF è un passaggio cruciale nell’ambito di procedure in Project Financing. L’asseverazione è richiesta in base all’art. 193, comma 1 del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023), e rappresenta una verifica della sostenibilità economica e finanziaria del progetto. L’asseverazione può essere eseguita anche preventivamente alla presentazione di proposta per dimostrare la fattibilità del progetto alle istituzioni finanziarie coinvolte e alle stazioni appaltanti.

Come si assevera un PEF

L’asseverazione del PEF non è semplicemente una verifica dei dati numerici inseriti nei modelli di calcolo, ma richiede un’analisi, spesso molto approfondita, della stabilità economica e finanziaria del modello di gestione operativa ipotizzato. L’attività di asseverazione si ricava dall’art. 96 del D.P.R. 207/2010, che definisce i criteri di valutazione degli elementi economici e finanziari del progetto, nonché la congruenza dei dati con la bozza di convenzione. In particolare si riporta la definizione richiamata dal predetto articolo:

  1. prezzo che il concorrente intende chiedere all’amministrazione aggiudicatrice;
  2. prezzo che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
  3. canone che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;
  4. tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;
  5. della durata prevista della concessione;
  6. struttura finanziaria dell’operazione, comprensiva dell’analisi dei profili di bancabilità dell’operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;
  7. costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.

Gli elementi da verificare sopra richiamati sono desumibili dagli schemi che compongono il PEF, precedentemente evidenziati. Nello specifico:

  • i punti a), b) e c) si verificano mediante il Quadro Economico e il Conto Economico previsionale, in quanto da questi modelli si desumono le componenti di costo e ricavo che si trovano alla base delle assunzioni;
  • i punti d) ed e) si possono ricavare dagli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale previsionale, in quanto essendo schemi appunto previsionali ipotizzati nel tempo, consentono di fare una quantificazione economica e patrimoniale complessiva, dimostrandone l’effettiva attuabilità;
  • i punti f) e g) si desumono dagli schemi di riepilogo degli investimenti, dal cash flow, dal calcolo degli indicatori finanziari ed economici (TIR e VAN, DSCR e LLCR) in quanto schemi di riepilogo delle componenti che permettono una valutazione della sostenibilità del progetto e della redditività dello stesso.

Chi può Asseverare un PEF

L’asseverazione del PEF può essere eseguita da società di revisione e istituti bancari abilitati. Le società di revisione sono definite dall’art. 1 della legge 1966/1939 e devono essere autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Gli istituti bancari, d’altra parte, possono fornire l’asseverazione in quanto spesso sono coinvolti anche nel finanziamento dei progetti stessi.

Conclusioni

In conclusione, l’asseverazione del PEF svolge un ruolo cruciale nel garantire la sostenibilità e la validità dei progetti nel Project Financing. È fondamentale affidarsi a soggetti altamente qualificati e abilitati per eseguire questa certificazione, al fine di evitare complicazioni durante il processo di gara e garantire il successo del progetto nel lungo termine.

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Giugno 18, 2020 by Arcadia

Asseverazione del Pef: cos’è e quando è richiesta

Cos’è l’Asseverazione del PEF

Asseverazione Pef

L’Asseverazione del PEF (piano economico finanziario) è una certificazione, da parte di una società di revisione o di un soggetto abilitato, in merito alla sostenibilità economica del progetto presentato.

Tale documento rappresenta la sintesi di valutazione e di analisi svolta dal soggetto abilitato, banca o società di revisione iscritta al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), al rilascio del piano economico asseverato.

L’analisi ed il controllo svolto sul PEF da asseverare verte sulla realizzabilità economica del progetto. In altre parole, la società di asseverazione verificherà preliminarmente che il piano finanziario sia adeguatamente strutturato e chiaro.

Il pef che sarà successivamente asseverato dovrà essere composto dal conto economico, stato patrimoniale e prospetto di cash flow dell’iniziativa. In particolare quest’ultimo, se adeguatamente strutturato, sarà molto utile per le valutazioni di convenienza economica.

Dall’analisi dei flussi di cassa generati sarà possibile determinare la convenienza a realizzare il progetto. Il PEF dovrà cioè dimostrare che l’iniziativa è in grado di remunerare adeguatamente i finanziatori, siano essi soci o istituti di credito.

Inoltre l’asseverazione del PEF dovrà esprimersi in merito alla cosiddetta “bancabilità” del piano. Oltre alla sua redditività il piano economico finanziario dovrà infatti essere adeguatamente costruito in modo che i flussi di cassa del periodo siano sufficienti a ripagare le rate di rimborso in scadenza.

Quando è richiesto il PEF asseverato

L’asseverazione del PEF è richiesta ogni qualvolta si partecipi ad una iniziativa di finanza di progetto (project financing) o più in generale di PPP (partenariato pubblico privato) ai sensi dell’art. 183 del codice degli appalti.

E’ inoltre sempre richiesta l’asseverazione del pef nei casi di autorizzazione unica regionale (Puglia e Basilicata).

Relativamente alla Regione Puglia, la Legge Regionale del 21 ottobre 2008, n.31 (BURP n.167 del 24/10/2008) “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale” prevede che per la costruzione e l’esercizio dell’impianto eolico nel territorio è obbligatorio il rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte della Regione.

L’art. 1 della Legge regionale 38/2018 (16 luglio 2018 n. 38) “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2012 n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)” prevede l’asseverazione del pef per il rilascio dell’autorizzazione unica.

In particolare la procedura del rilascio dell’Autorizzazione Unica prevede la verifica dei requisiti necessari a promuovere la Conferenza dei servizi di cui all’art. 12 del D.lgs. 387/2003 subordinandola alla produzione da parte del proponente di “un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che ne attesti la congruità; in alternativa, ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre europeo – Prime
disposizioni urgenti per l’economia), e di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera q), della suddetta I. 106/2011, il piano economico e finanziario può essere asseverato da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione)
“.

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