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Settembre 24, 2026 by Arcadia

PEF asseverato per impianti sportivi e concessioni balneari: cosa serve

Impianti sportivi e concessioni balneari sono due settori in cui il piano economico finanziario asseverato sta diventando sempre più centrale. Nel primo caso, perché gli enti locali affidano sempre più spesso la riqualificazione e la gestione degli impianti a operatori privati tramite proposte di partenariato. Nel secondo, perché il superamento dei rinnovi automatici porta le concessioni demaniali marittime verso procedure competitive, in cui la sostenibilità economica dell’offerta diventa un elemento di valutazione.

In entrambi i casi il PEF non è un adempimento formale: è il documento con cui l’ente capisce se l’investimento proposto sta in piedi per tutta la durata della concessione.

Impianti sportivi: quando serve il PEF asseverato

Il PEF asseverato serve in particolare quando un operatore, una società o un’associazione sportiva propone all’ente la riqualificazione, l’ampliamento o la costruzione di un impianto in cambio della sua gestione per un periodo di anni. Può trattarsi di una proposta in finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 o di una procedura di concessione in cui il bando richiede il piano asseverato come parte dell’offerta. Per gli impianti sportivi va considerata anche la disciplina specifica del D.Lgs. 38/2021.

Le voci critiche di un PEF per impianti sportivi

  • Ricavi da attività: abbonamenti, ingressi, corsi, affitto spazi a società e scuole. Vanno motivati con dati di domanda realistici del bacino di utenza, non con ipotesi di pieno utilizzo.
  • Tariffe agevolate: le convenzioni prevedono spesso fasce orarie riservate all’ente o tariffe calmierate. Devono essere riflesse nei ricavi.
  • Costi energetici: per piscine e palazzetti sono la voce di costo più pesante. Un PEF che li sottostima è il primo a saltare.
  • Manutenzione straordinaria: gli impianti sportivi richiedono reinvestimenti periodici (coperture, impianti di trattamento acqua, pavimentazioni) da prevedere nel piano.
  • Contributo pubblico o canone: coerenza tra quanto previsto nel piano e quanto indicato nella bozza di convenzione.

Concessioni balneari: il PEF nelle nuove procedure

Con il passaggio a procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, i comuni devono valutare le offerte anche sotto il profilo della sostenibilità economica e degli investimenti proposti. Il piano economico finanziario, spesso richiesto in forma asseverata, diventa lo strumento per dimostrare che gli investimenti promessi sono finanziabili e che la gestione è sostenibile per tutta la durata della concessione.

Le voci critiche di un PEF per stabilimenti balneari

  • Stagionalità: i ricavi si concentrano in pochi mesi, mentre alcuni costi sono annuali. Il piano deve gestire correttamente il fabbisogno di cassa fuori stagione.
  • Canone demaniale e sue possibili variazioni nel tempo.
  • Investimenti proposti: strutture, servizi, accessibilità, sostenibilità ambientale. Sono spesso oggetto di punteggio e devono essere coerenti con il quadro economico e il cronoprogramma.
  • Ammortamenti coerenti con la durata della concessione, considerando la sorte delle opere alla scadenza.
  • Rischio meteo e di domanda: una sensitività sui giorni di apertura effettivi rende il piano molto più credibile.

Gli errori che vediamo più spesso in questi due settori

  1. Ricavi ottimistici non supportati da dati: tassi di occupazione degli ombrelloni o degli spazi sportivi vicini al 100%.
  2. Costi di gestione sottostimati, in particolare energia, personale stagionale e manutenzioni.
  3. Durata dell’ammortamento non allineata alla durata della concessione.
  4. Incoerenze tra PEF e convenzione su canoni, tariffe e obblighi del concessionario.

Trovi una checklist più generale nel nostro approfondimento sugli errori più frequenti nei PEF.

Come possiamo aiutarti

Arcadia 888 S.r.l., Società di Revisione ai sensi dell’art. 1 della Legge 1966/1939, assevera PEF per impianti sportivi e concessioni balneari in tutta Italia. Il nostro responsabile, dott. Eugenio Sigismondi, ha redatto tra gli altri il PEF per la proposta di riqualificazione e gestione del Palazzetto dello Sport “Palasharp” di Milano, con un investimento di 20,5 milioni di euro. Rilasciamo l’asseverazione in 2-8 giorni lavorativi, con una verifica tecnica completa del modello, e possiamo supportarti anche nella redazione del piano.

Approfondimenti sul PEF asseverato

  • PEF asseverato mancante e soccorso istruttorio: la sentenza del Consiglio di Stato 917/2026
  • L’asseverazione del Piano Economico Finanziario nel project financing

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Settembre 24, 2026 by Arcadia

Errori nel PEF: la checklist del commissario di gara in 10 punti

Chi valuta i piani economico finanziari in commissione di gara vede ripetersi sempre gli stessi errori. Non si tratta quasi mai di problemi di merito del progetto, ma di incoerenze tecniche che rendono il PEF asseverato poco credibile, fanno perdere punti nella valutazione dell’offerta o, nei casi peggiori, espongono l’operatore all’esclusione.

Questa checklist nasce dall’esperienza del dott. Eugenio Sigismondi, che da 21 anni si occupa di PEF, con il suo team ne assevera oltre 400 l’anno ed è commissario di gara nella valutazione di proposte in finanza di progetto. Sono i dieci controlli da fare prima di inviare il piano all’asseverazione del PEF e prima di caricarlo in piattaforma.

1. I tre prospetti non quadrano tra loro

È l’errore più frequente in assoluto. Conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario devono essere collegati: l’utile del conto economico deve alimentare il patrimonio netto, la variazione di cassa del rendiconto deve corrispondere a quella dello stato patrimoniale, e l’attivo deve essere uguale al passivo in ogni anno di piano. Un bilancio che non quadra anche di pochi euro è il primo segnale che il modello contiene formule rotte.

Controllo rapido: inserire una riga di verifica “attivo meno passivo” per ogni anno. Deve essere zero per tutta la durata della concessione.

2. Relazione e modello raccontano due storie diverse

La relazione illustrativa dice che i ricavi crescono dell’1,5% annuo, il foglio di calcolo applica il 2%. La relazione indica un investimento di 4,2 milioni, il quadro economico ne riporta 4,35. Sono incoerenze che una commissione nota subito e che minano la credibilità dell’intera offerta.

Controllo rapido: estrarre dalla relazione tutti i numeri citati e verificarli uno per uno contro il modello.

3. Il PEF non corrisponde alla bozza di convenzione

Durata della concessione, canone a favore dell’ente, tariffe, contributo pubblico, tempi di costruzione: tutto ciò che è scritto nella convenzione deve trovarsi identico nel PEF. Una durata di 25 anni in convenzione e un piano costruito su 27 è un errore che si vede ancora troppo spesso.

4. TIR calcolato sui flussi sbagliati

Il TIR di progetto va calcolato sui flussi di cassa operativi al netto degli investimenti, prima della struttura finanziaria. Il TIR dell’azionista va calcolato sui flussi disponibili per i soci: versamenti di capitale in uscita, dividendi e rimborsi in entrata. Mescolare i due, o includere gli oneri finanziari nel TIR di progetto, porta a indicatori che non significano nulla.

5. DSCR gonfiato

Il DSCR misura la capacità dei flussi di cassa di coprire il servizio del debito, cioè quota capitale più interessi. Due errori tipici: considerare flussi che in realtà non sono disponibili (per esempio perché destinati a riserve obbligatorie) e calcolare l’indicatore anche negli anni in cui il debito non è ancora in ammortamento. Il risultato è un DSCR minimo rassicurante che non regge a una verifica.

6. IVA trattata in modo incoerente

Nella fase di costruzione l’IVA sugli investimenti genera un fabbisogno finanziario che va coperto, di solito con una linea IVA dedicata, e poi recuperato. Molti PEF la ignorano del tutto, o la inseriscono nei costi. In entrambi i casi il fabbisogno di cassa dei primi anni risulta sottostimato.

7. Imposte calcolate a forfait

Applicare un’aliquota fissa all’utile ante imposte sembra una semplificazione innocua, ma ignora le perdite fiscali pregresse dei primi anni, la deducibilità limitata degli interessi passivi e l’IRAP. Su concessioni lunghe l’errore cumulato può spostare in modo significativo il TIR dell’azionista.

8. Ammortamenti che non seguono la durata della concessione

I beni devoluti all’ente alla scadenza vanno ammortizzati entro la durata della concessione. Usare le aliquote ordinarie, che porterebbero l’ammortamento oltre la scadenza, lascia un valore residuo che il concessionario non recupererà mai. Se è previsto un valore di subentro, va indicato in modo esplicito e coerente con la convenzione.

9. Rischio operativo non trasferito

Nelle concessioni il rischio operativo deve restare in capo al concessionario. Un PEF in cui i ricavi sono interamente garantiti da un canone fisso dell’ente, senza alcuna variabilità legata alla domanda o alla disponibilità del servizio, può far sorgere dubbi sulla qualificazione stessa dell’operazione. La matrice dei rischi e le ipotesi del piano devono essere coerenti.

10. Nessuna analisi di sensitività

Un piano che funziona solo nello scenario base è un piano fragile. Una commissione attenta si chiede cosa succede se i ricavi calano del 10% o se i tassi salgono di un punto. Presentare già nella relazione due o tre scenari di sensitività, con l’effetto su TIR e DSCR, rafforza molto la solidità percepita dell’offerta.

Un errore di tempistica, non di calcolo

C’è infine un errore che non riguarda i numeri: arrivare a ridosso della scadenza senza il PEF asseverato. Quando il disciplinare richiede il piano asseverato come parte dell’offerta economica, la sua mancanza non è sanabile con il soccorso istruttorio, come ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 917/2026. Conviene pianificare l’asseverazione con almeno una settimana di margine.

Come lavoriamo su questi punti

Nella nostra attività di asseverazione verifichiamo sistematicamente tutti e dieci i punti e segnaliamo i rilievi al cliente prima del rilascio, così da correggerli in tempo utile. Se il piano non è ancora pronto, possiamo intervenire già nella fase di redazione del PEF.

Approfondimenti sul PEF asseverato

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Settembre 24, 2026 by Arcadia

PEF asseverato mancante e soccorso istruttorio: cosa dice il Consiglio di Stato (sent. 917/2026)

Con la sentenza n. 917 del 4 febbraio 2026 (Sez. V), il Consiglio di Stato è tornato su un tema che chi si occupa di asseverazione del PEF conosce bene: cosa succede quando il PEF asseverato manca, o arriva in ritardo, in una procedura di concessione. La pronuncia, originata da una gara per l’affidamento della gestione di un impianto sportivo, offre chiarimenti di rilievo pratico immediato per chi partecipa a gare di concessione e project financing.

Il PEF non è sempre obbligatorio, ma quando lo diventa non si torna indietro

Il Consiglio di Stato ribadisce un principio spesso frainteso: il piano economico-finanziario non è un elemento obbligatorio per legge in tutte le concessioni. L’obbligo generalizzato riguarda la finanza di progetto (art. 193 del D.Lgs. 36/2023); nelle altre concessioni, la sua richiesta dipende da cosa prevede la specifica legge di gara.

Il punto centrale è cosa accade quando il disciplinare richiede espressamente il PEF asseverato come parte dell’offerta economica. In quel momento il PEF smette di essere un allegato accessorio e diventa parte integrante dell’offerta, al pari di qualunque altro elemento sostanziale.

Il soccorso istruttorio non salva un PEF asseverato mancante

È la parte della sentenza con l’impatto operativo più immediato. Nel caso esaminato, l’esclusione dell’operatore economico si fondava sul fatto che il PEF asseverato non era stato prodotto nei termini richiesti dal bando. Il Consiglio di Stato ha confermato che il soccorso istruttorio non può sanare la mancata presentazione di un elemento essenziale dell’offerta economica, e che l’incompletezza dell’offerta giustifica l’esclusione.

La distinzione logica è netta: una cosa è chiarire un documento già presentato o correggere un errore materiale, un’altra è introdurre tardivamente un contenuto essenziale dell’offerta che non c’era. Il soccorso istruttorio esiste per la prima ipotesi, non per la seconda: ammetterlo altererebbe la parità di condizioni tra i concorrenti.

In pratica: se il bando richiede il PEF asseverato, il rispetto del termine non è negoziabile. Non ci si può affidare all’idea che una dimenticanza sia sanabile in un secondo momento.

Chi può asseverare il PEF?

Un secondo profilo riguarda chi sia legittimato a rilasciare l’asseverazione. Il vecchio Codice (art. 183, comma 9, D.Lgs. 50/2016) individuava esplicitamente le categorie di soggetti abilitati.

Resta applicabile la disciplina generale della revisione legale dei conti (D.Lgs. 39/2010). Tuttavia, in assenza di un orientamento pienamente consolidato, per chi partecipa a gare la scelta più prudente resta affidarsi a un soggetto che rientri senza ambiguità nelle categorie storicamente riconosciute: società di revisione ai sensi dell’art. 1 della Legge 1966/1939 o istituti di credito.

Cosa significa per chi partecipa a gare di concessione o project financing

  1. Verifica sempre, prima di presentare l’offerta, se il bando richiede il PEF asseverato: se sì, il termine è perentorio e non recuperabile.
  2. Non fare affidamento sul soccorso istruttorio per un PEF mancante: la sentenza conferma che non è lo strumento adatto.
  3. Scegli con attenzione il soggetto asseveratore: affidarsi a una società di revisione o a un istituto di credito abilitato resta la scelta che espone a minor rischio di contenzioso.

Chi si occupa quotidianamente di asseverazione di PEF per gare di concessione e project financing osserva sempre più spesso contestazioni concentrate proprio su questi profili (tempistica e qualifica del soggetto asseveratore) più che sul merito tecnico del piano. È un aspetto procedurale da presidiare con la stessa attenzione dedicata alla coerenza numerica del piano.

Domande frequenti

Il PEF asseverato mancante si può integrare con il soccorso istruttorio?

No. Secondo il Consiglio di Stato (sent. n. 917/2026), se la lex specialis richiede il PEF asseverato come parte dell’offerta economica, la sua mancata presentazione non è sanabile con il soccorso istruttorio.

Il PEF è obbligatorio in tutte le concessioni?

No. È obbligatorio nella finanza di progetto (art. 193 D.Lgs. 36/2023); nelle altre concessioni dipende da quanto previsto dal bando o disciplinare.


Arcadia 888 S.r.l. è Società di Revisione ai sensi dell’art. 1 Legge 1966/39, con sede a Roma. Ci occupiamo di asseverazione di Piani Economico Finanziari, asseverazioni bancarie e asseverazioni di business plan per operazioni di project financing e partenariato pubblico-privato in tutta Italia.

Approfondimenti sul PEF asseverato

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Febbraio 21, 2024 by Arcadia

L’Asseverazione del Piano Economico Finanziario nel Project Financing

asseverazione pef

L’asseverazione del Pef è una certificazione della sostenibilità, economica e finanziaria, del modello rilasciata da una società di revisione abilitata o da una banca. In questo articolo, esploreremo in dettaglio il significato del PEF, quando e come viene asseverato e chi può rilasciare questa certificazione nel mondo finanziario e delle società di revisione, anche alla luce del nuovo codice degli appalti.

Cos’è il PEF

Il Piano Economico Finanziario, PEF, rappresenta l’elemento finanziario fondante di una operazione di Project Financing. Si tratta di uno strumento dettagliato che aggrega e rappresenta le previsioni economiche e finanziarie del progetto nel suo intero ciclo di vita. Il PEF è essenziale al lettore per comprendere, e verificare, la sostenibilità e la fattibilità del progetto. Lo stesso è sempre richiesto come documento a corredo di una proposta o gara mediante finanza di progetto (partenariato pubblico privato).

Il documento del PEF è composto fondamentalmente dai seguenti prospetti:

  • Il Quadro Economico, che riassume gli investimenti previsti per la realizzazione del progetto (come negli appalti);
  • Il cronoprogramma degli Investimenti, che dettaglia la copertura finanziaria del progetto sulla base della sua realizzazione;
  • Il Conto Economico Prospettico, che proietta i flussi finanziari nel corso del tempo;
  • Lo Stato Patrimoniale Prospettico, che riflette la situazione patrimoniale prevista nel tempo;
  • Il Rendiconto Finanziario e l’Analisi dei Flussi di Cassa, che forniscono una visione dettagliata dei movimenti finanziari previsti;
  • Il Riepilogo del Valore Attuale Netto e l’Analisi degli Indici Finanziari, che valutano la redditività e la sostenibilità del progetto nel tempo.

Quando è richiesto un PEF asseverato

L’asseverazione del PEF è un passaggio cruciale nell’ambito di procedure in Project Financing. L’asseverazione è richiesta in base all’art. 193, comma 1 del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023), e rappresenta una verifica della sostenibilità economica e finanziaria del progetto. L’asseverazione può essere eseguita anche preventivamente alla presentazione di proposta per dimostrare la fattibilità del progetto alle istituzioni finanziarie coinvolte e alle stazioni appaltanti.

Come si assevera un PEF

L’asseverazione del PEF non è semplicemente una verifica dei dati numerici inseriti nei modelli di calcolo, ma richiede un’analisi, spesso molto approfondita, della stabilità economica e finanziaria del modello di gestione operativa ipotizzato. L’attività di asseverazione si ricava dall’art. 96 del D.P.R. 207/2010, che definisce i criteri di valutazione degli elementi economici e finanziari del progetto, nonché la congruenza dei dati con la bozza di convenzione. In particolare si riporta la definizione richiamata dal predetto articolo:

  1. prezzo che il concorrente intende chiedere all’amministrazione aggiudicatrice;
  2. prezzo che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
  3. canone che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;
  4. tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;
  5. della durata prevista della concessione;
  6. struttura finanziaria dell’operazione, comprensiva dell’analisi dei profili di bancabilità dell’operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;
  7. costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.

Gli elementi da verificare sopra richiamati sono desumibili dagli schemi che compongono il PEF, precedentemente evidenziati. Nello specifico:

  • i punti a), b) e c) si verificano mediante il Quadro Economico e il Conto Economico previsionale, in quanto da questi modelli si desumono le componenti di costo e ricavo che si trovano alla base delle assunzioni;
  • i punti d) ed e) si possono ricavare dagli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale previsionale, in quanto essendo schemi appunto previsionali ipotizzati nel tempo, consentono di fare una quantificazione economica e patrimoniale complessiva, dimostrandone l’effettiva attuabilità;
  • i punti f) e g) si desumono dagli schemi di riepilogo degli investimenti, dal cash flow, dal calcolo degli indicatori finanziari ed economici (TIR e VAN, DSCR e LLCR) in quanto schemi di riepilogo delle componenti che permettono una valutazione della sostenibilità del progetto e della redditività dello stesso.

Chi può Asseverare un PEF

L’asseverazione del PEF può essere eseguita da società di revisione e istituti bancari abilitati. Le società di revisione sono definite dall’art. 1 della legge 1966/1939 e devono essere autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Gli istituti bancari, d’altra parte, possono fornire l’asseverazione in quanto spesso sono coinvolti anche nel finanziamento dei progetti stessi.

Conclusioni

In conclusione, l’asseverazione del PEF svolge un ruolo cruciale nel garantire la sostenibilità e la validità dei progetti nel Project Financing. È fondamentale affidarsi a soggetti altamente qualificati e abilitati per eseguire questa certificazione, al fine di evitare complicazioni durante il processo di gara e garantire il successo del progetto nel lungo termine.

Approfondimenti sul PEF asseverato

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