Con la sentenza n. 917 del 4 febbraio 2026 (Sez. V), il Consiglio di Stato è tornato su un tema che chi si occupa di asseverazione del PEF conosce bene: cosa succede quando il PEF asseverato manca, o arriva in ritardo, in una procedura di concessione. La pronuncia, originata da una gara per l’affidamento della gestione di un impianto sportivo, offre chiarimenti di rilievo pratico immediato per chi partecipa a gare di concessione e project financing.
Il PEF non è sempre obbligatorio, ma quando lo diventa non si torna indietro
Il Consiglio di Stato ribadisce un principio spesso frainteso: il piano economico-finanziario non è un elemento obbligatorio per legge in tutte le concessioni. L’obbligo generalizzato riguarda la finanza di progetto (art. 193 del D.Lgs. 36/2023); nelle altre concessioni, la sua richiesta dipende da cosa prevede la specifica legge di gara.
Il punto centrale è cosa accade quando il disciplinare richiede espressamente il PEF asseverato come parte dell’offerta economica. In quel momento il PEF smette di essere un allegato accessorio e diventa parte integrante dell’offerta, al pari di qualunque altro elemento sostanziale.
Il soccorso istruttorio non salva un PEF asseverato mancante
È la parte della sentenza con l’impatto operativo più immediato. Nel caso esaminato, l’esclusione dell’operatore economico si fondava sul fatto che il PEF asseverato non era stato prodotto nei termini richiesti dal bando. Il Consiglio di Stato ha confermato che il soccorso istruttorio non può sanare la mancata presentazione di un elemento essenziale dell’offerta economica, e che l’incompletezza dell’offerta giustifica l’esclusione.
La distinzione logica è netta: una cosa è chiarire un documento già presentato o correggere un errore materiale, un’altra è introdurre tardivamente un contenuto essenziale dell’offerta che non c’era. Il soccorso istruttorio esiste per la prima ipotesi, non per la seconda: ammetterlo altererebbe la parità di condizioni tra i concorrenti.
In pratica: se il bando richiede il PEF asseverato, il rispetto del termine non è negoziabile. Non ci si può affidare all’idea che una dimenticanza sia sanabile in un secondo momento.
Chi può asseverare il PEF?
Un secondo profilo riguarda chi sia legittimato a rilasciare l’asseverazione. Il vecchio Codice (art. 183, comma 9, D.Lgs. 50/2016) individuava esplicitamente le categorie di soggetti abilitati.
Resta applicabile la disciplina generale della revisione legale dei conti (D.Lgs. 39/2010). Tuttavia, in assenza di un orientamento pienamente consolidato, per chi partecipa a gare la scelta più prudente resta affidarsi a un soggetto che rientri senza ambiguità nelle categorie storicamente riconosciute: società di revisione ai sensi dell’art. 1 della Legge 1966/1939 o istituti di credito.
Cosa significa per chi partecipa a gare di concessione o project financing
- Verifica sempre, prima di presentare l’offerta, se il bando richiede il PEF asseverato: se sì, il termine è perentorio e non recuperabile.
- Non fare affidamento sul soccorso istruttorio per un PEF mancante: la sentenza conferma che non è lo strumento adatto.
- Scegli con attenzione il soggetto asseveratore: affidarsi a una società di revisione o a un istituto di credito abilitato resta la scelta che espone a minor rischio di contenzioso.
Chi si occupa quotidianamente di asseverazione di PEF per gare di concessione e project financing osserva sempre più spesso contestazioni concentrate proprio su questi profili (tempistica e qualifica del soggetto asseveratore) più che sul merito tecnico del piano. È un aspetto procedurale da presidiare con la stessa attenzione dedicata alla coerenza numerica del piano.
Domande frequenti
Il PEF asseverato mancante si può integrare con il soccorso istruttorio?
No. Secondo il Consiglio di Stato (sent. n. 917/2026), se la lex specialis richiede il PEF asseverato come parte dell’offerta economica, la sua mancata presentazione non è sanabile con il soccorso istruttorio.
Il PEF è obbligatorio in tutte le concessioni?
No. È obbligatorio nella finanza di progetto (art. 193 D.Lgs. 36/2023); nelle altre concessioni dipende da quanto previsto dal bando o disciplinare.
Arcadia 888 S.r.l. è Società di Revisione ai sensi dell’art. 1 Legge 1966/39, con sede a Roma. Ci occupiamo di asseverazione di Piani Economico Finanziari, asseverazioni bancarie e asseverazioni di business plan per operazioni di project financing e partenariato pubblico-privato in tutta Italia.